La giustizia riparativa in Italia: ragioni, prospettive e potenzialità di una giustizia più ‘giusta’

di Francesca Madau e Daniele Madau

I recenti, drammatici, omicidi, femminicidi e infanticidi, le uccisioni dei genitori e le violenze, di cui abbiamo notizia ogni giorno, ci interrogano sulla società in cui viviamo, che tutti insieme contribuiamo a costruire. Ogni nostro gesto ha una ricaduta sulla vita della nostra comunità, del nostro prossimo, del nostro concittadino. Ancora di più, un gesto violento, un reato, un’azione volta a danneggiare qualcuno, creano una ferita nel tessuto sociale, e nella vita delle persone che lo compongono, che una giustizia basata sul sistema carcerario non riescono a risanare. L’idea di ‘risanare una ferita’ – al contrario – è alla base della ‘giustizia riparativa’, prevista dalla Riforma Cartabia. ‘La Riflessione’ , considerate la profondità dell’argomento e la grande valenza sociale che lo contraddistingue, si è fatto promotore di un progetto-approfondimento che ha coinvolto il Master di Criminologia dell’Università E – Campus , che ha curato un articolo di presentazione del tema, il Liceo Classico Siotto di Cagliari – che ha attivato un progetto dal titolo ‘Fabrizio De André e la giustizia riparativa’, contraddistinto dall’analisi di alcune canzoni del cantautore da parte degli studenti, e l’ex magistrato Gherardo Colombo che -in una nostra intervista – ha evidenziato i tratti essenziali della giustizia riparativa. Di seguito trovate tutti i documenti dell’approfondimento che, nella volontà della ‘Riflessione’ e di tutti coloro che hanno collaborato, vuole essere di servizio alla comunità dei lettori e di tutti i cittadini.

In data 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la riforma Cartabia, prevista dal decreto legislativo 150 del 2022: sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° novembre 2022 ma, modificando particolarmente la normativa processuale penale e introducendo l’istituto della giustizia riparativa, ha necessitato di essere oltremodo attenzionato facendo posticipare la data di attuazione.

La “giustizia riparativa”, prevista con gli articoli dal 42 al 67, è definita come qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale.

Noi vogliamo partire da una sfida. Solitamente il decreto legislativo viene introdotto o evidenziando la potenziale innovazione della Riforma Cartabia o evidenziando il grande fallimento in cui è inciampata l’Italia nel dare attuazione alle molteplici disposizioni presenti in ambito europeo e internazionale.

Noi vogliamo provare ad ricondurre la giustizia riparativa ai principi fondamenti della nostra Repubblica, ai diritti e doveri dei cittadini e ai rapporti civili, prendendo quindi ispirazione dall’art. 3 della Costituzione, cardine indiscusso del principio dell’indiscriminazione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

La giustizia riparativa si trova nella difficile e delicata posizione di far superare la conflittualità formatasi in seguito alla commissione del crimine da parte del reo, colpevole di aver disatteso una previsione sociale storicamente condivisa; nel rigoroso e intransigente sistema di giustizia penale, si cerca di conciliare le posizioni dell’autore del reato, nel suo percorso di redenzione, e la posizione della vittima in tutte le sue sfaccettature, in passato per lo più fantasma e succube di un meccanismo contorto incapace di ascoltare.

All’interno della giustizia riparativa il danno non è solo una questione meramente ‘economica’, cioè di far corrispondere una pena a una colpa, ma implica soprattutto la comprensione della sofferenza psicologica e fisica che ha subito la vittima.

A differenza della giustizia penale, dove a un reato si risponde con una pena, con la giustizia riparativa non si punta a imporre una punizione, ma si lavora per riparare al danno conseguente al reato.

Lavorando con strumenti dialogici si cerca di far venir fuori qual è il vissuto delle vittime, qual è la loro narrazione del reato. La giustizia riparativa quindi permettendo allo Stato di assolvere pienamente il compito di rimuovere gli ostacoli che portano ad una disuguaglianza dei cittadini, impedendo lo sviluppo della persona umana e la pari dignità sociale e ottempererebbe anche ad un altro principio cardine, cioè l’articolo 27 della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Sottolineiamo come il citato art. 27 sia un risultato, nei fatti, così tanto generico da essere senza dubbio uno dei punti storicamente più soggetto ad interpretazione sia in dottrina che in giurisprudenza.

Nostro dovere è però sottolineare come alcune sentenze della Corte Costituzionale, nell’ammettere e confermare l’idea della pena come deterrente dal compiere reati, preventiva e punitiva, chiarisca i limiti della funzione rieducativa, ponendola per così dire ai margini, nel senso di tenerla costantemente in considerazione ma nei limiti delle funzionalità tradizionali; pertanto non può essere intesa in maniera esclusiva ma sempre in compartecipazione.

Il programma di giustizia riparativa è emotivamente molto impegnativo. È molto più semplice subire una pena, perché questa non richiede nessuna collaborazione, bensì un atteggiamento passivo. Un percorso di giustizia riparativa, invece, significa raccontarsi, cercare di spiegare perché si è fatto qualcosa, chiedere scusa, avere la capacità di alzare lo sguardo sulla sofferenza dell’altro. Quindi è emotivamente molto impegnativo.

La giustizia riparativa presenta una dimensione originaria, e uno spessore giuridico-operativo, che portano a concepirla come un paradigma di giustizia a sé stante, culturalmente e metodologicamente autonomo, contenutisticamente innovativo, spendibile in ogni stato e grado del procedimento e volto a rinnovare alla radice l’approccio e la risposta al crimine.

Nostro compito è provare a far attecchire la cultura della riparazione in un terreno che è poco adatto ad accoglierla. La chiave potrebbe essere nel formare e sensibilizzare tutte le persone che hanno un contatto con le vittime, partendo dalle prime perché la giustizia riparativa inizi subito: infatti, si può avviare il percorso quando una vittima si rivolge a un ufficiale di polizia giudiziaria o quando viene sentita da un magistrato.

In ogni caso, è necessario un linguaggio adatto ad accogliere la sofferenza.

La giustizia riparativa inizia lì, quando le persone sono trattate con rispetto e dignità rispettando il dolore.

In Italia, in attesa della concreta attuazione, si possono prevedere da ora gli ostacoli di natura logistica, organizzativa e di reperimento del personale. Esistono, tuttavia, già eccezioni pregevoli. Il Centro di giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, infatti, è stato istituito nel 2004 sulla base della competenza regionale in materia di supporto all’attività dei Giudici di pace1. Il centro ha due sedi, una a Trento e una a Bolzano, e si occupa di mediazione penale e costruzione di percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, nella messa alla prova per imputati adulti e durante l’esecuzione penale, su richiesta dell’autorità giudiziaria, dei servizi sociali del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità. Il servizio di mediazione è gratuito ed è possibile accedervi attraverso una richiesta del Giudice di pace, una richiesta dell’Ufficio di servizio sociale per minorenni o della procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, dell’ufficio di esecuzione penale esterna o contattando direttamente uno dei due centri regionali anche attraverso il proprio legale. A Bolzano, operano mediatrici che alla loro attività quotidiana affiancano quella di divulgazione, soprattutto nelle scuole, con incontri di grande intensità emotiva. Accanto a loro, sia fisicamente che negli appuntamenti in streaming, ci sono spesso persone che raccontano le loro esperienza. Tra queste, ci sono Claudia Francardi eIrene Sisi, loro malgrado protagoniste di una vicenda straziante. Nella notte fra il 24 e il 25 aprile 2011, quattro ragazzi di ritorno da una festa, vicino a Grosseto, vennero fermati per un controllo da una pattuglia di carabinieri. La reazione di uno dei giovani, Matteo Gorelli, unico maggiorenne del gruppo, fu feroce: colpì con un bastone l’appuntato Antonio Santarelli, capopattuglia, mentre controllava i documenti. Santarelli entrò in coma per le lesioni riportate e morì tredici mesi dopo. L’altro militare, invece, il carabiniere scelto Domenico Marino, perse un occhio. Matteo fuggì, ma venne catturato, arrestato e poi condannato. Un giorno Irene, la mamma di Matteo, ha scritto una lettera a Claudia, moglie di Antonio Santarelli, senza nessun intento di cercare vie di fuga per il figlio. Anzi Irene è partita proprio dal dire che per quello che aveva fatto suo figlio lei si sentiva responsabile. E da lì è nato un percorso che Irene e Claudia stanno facendo insieme, dopo aver dato vita ad un’associazione di volontariato.

In ultimo, si devono segnalare le attività di divulgazione di ex magistrati, come Gherardo Colombo, che ha lasciato la magistratura proprio per dedicarsi alla promozione di strumenti alternativi al carcere per lo sconto di una pena, in nome della promozione della dignità di ogni persona e della valorizzazione di procedure che possano avvicinare il colpevole e la vittima per far sì che, da una colpa, possa nascere qualcosa di nuovo, capace di risanare le ferite che un evento delittuoso può infliggere a tutte le parti in causa. Il magistrato che ha indagato sulla P2 e su ‘Tangentopoli’, si è reso disponibile ad arricchire il nostro approfondimento sulla giustizia riparativa: l’articolo che, perciò, troverete a completare il nostro focus, è il resoconto di una lunga intervista, in cui ha raccontato la sua esperienza e in cui ritroviamo tutte le sue competenze sull’argomento.

1 Alcuni numeri del Trentino- Alto Adige, in riferimento alla giustizia riparativa: le richieste di mediazioni penali pervenute dagli uffici locali dei Giudici di pace, durante il 2022, sono state solo 15: Trento 4, Tione 3, Cavalese 2, Borgo Valsugana 2, Silandro 2, Rovereto 1, Merano 1. Otto mediazioni si sono concluse, entro il 2022. Metà non sono risultate effettuabili. Le richieste di programmi di giustizia riparativa arrivate dal tribunale dei minori di Trento, durante il 2022, sono state 51 (di cui 7 provenienti dalla Procura e i restanti dall’Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni), e hanno coinvolto 162 soggetti. A Bolzano, le segnalazioni da parte dell’Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano per l’avvio di percorsi di mediazione o giustizia riparativa nell’ambito della messa alla prova sono state 28 e hanno coinvolto un totale di 61 persone, imputati e vittime di reati.

Intervista a Gherardo Colombo:Il desiderio di giustizia non deve essere scisso dal riconoscimento della dignità e della libertà di ogni persona

Gherardo Colombo

di Francesca Madau e Daniele Madau

Dottor Colombo, come si colloca la giustizia riparativa all’interno dei valori della nostra Costituzione? Perché si è reso necessario trovare un nuovo approccio, riparativo, al sistema giudiziario e penale italiano?

Bisogna pensare al fatto che la Costituzione ha sempre tenuto in grande considerazione il riconoscimento della dignità della persona, anche quando questa trasgredisce una legge. Nella nostra Costituzione è stata abolita la pena di morte, viene punita ogni violenza sulle persone sottoposte a restrizione di libertà, è stabilito che ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’; prevede, inoltre, amnistia, indulto e grazia. Possiamo citare la prefazione di Luigi Manconi al mio libro ‘Il perdono responsabile’: ‘Attraverso tali istituti di mediazione, si esprime quell’esigenza di non intendere la giustizia penale rigidamente, affinché abbia un’adeguata attenzione alla distanza, a volte incolmabile, che può intercorrere tra «la vita e le regole» (per riprendere il titolo di un bel libro di Stefano Rodotà). Tra questi criteri, la clemenza assume un ruolo centrale in virtù della sua capacità di non considerare solo la mera legalità e di rendere l’applicazione della regola, nel caso concreto, conforme a giustizia. È significativo, in questo senso, che i provvedimenti «di clemenza» previsti dalla Costituzione siano funzionali a garantire soprattutto il ‘senso di umanità, cui devono ispirarsi tutte le pene» (Corte Cost., sentenza 200/2006, a proposito della grazia). Tutto questo ispira gli istituti che infrangono la cieca consequenzialità reato-sanzione obbedendo rigidamente, in maniera astratta, alla legge’. Si guardino anche precedenti normative, come il nuovo ordinamento penitenziario del 1975 e la legge Gozzini del 1986, che difendono la dignità della persona e istituiscono permessi e diminuzioni per i carcerati che hanno mostrato una condotta regolare e non mostrano pericolosità.

A livello teorico o di filosofia del diritto, come può convivere la giustizia riparativa con un, si presume legittimo, desiderio di giustizia ‘giusta’? C’è il rischio che venga meno la forza della pena di scoraggiare da commettere un reato?

Il desiderio di giustizia non deve essere scisso dal riconoscimento della dignità e della libertà- strettamente legata alla dignità- di ogni persona. Nel corso della storia dell’uomo, la giustizia si è emancipata dalla vendetta senza limiti la quale, per esempio nell’Antico Testamento, compariva in Genesi, 4:23, ma è rimasta ancorata alla legge del taglione, ‘occhio per occhio, dente perdente’, retributiva, perché retribuisce il male con il male. Già nel ‘Discorso della montagna’ di Gesù, però, e in generale in tutto il Nuovo Testamento, questa visione è stata oltrepassata. La riflessione che, direttamente o indirettamente, ne è scaturita, ha portato pensatori come Beccaria, a fine Settecento, a rifiutare le forme più disumane di pena, aprendo la strada al pensiero moderno. Le due guerre, poi, hanno fatto vedere in modo drammatico come la dignità della persona potesse essere calpestata per il solo fatto di far parte di un determinato gruppo. Da lì, la Costituzione italiana e la ‘Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo’ ribadiscono l’assoluto valore della dignità umana. Per quanto riguarda la forza della pena nello scoraggiare dal commettere reati, una lunghissima serie di dati e statistiche, che si possono trovare nel mio volume già citato, dimostrano che non è la paura della pena – neanche quella capitale – a trattenere dal trasgredire, ma la condivisione delle regole: non ci si uccide l’uno con l’altro perché si pensa che non sia una bella cosa farlo, non perché si teme la prigione.

Sappiamo come nei paesi in cui è stata introdotta prima che in Italia, a esempio in Irlanda, i casi di giustizia riparativa riguardino reati penali che, per quanto riprovevoli e violenti (crudeltà e abbandono degli animali; aggressione che causa danni, incendio doloso; stupro, violenze sessuali), non sono paragonabili, per esempio, al caso accaduto in Italia di Carol Maltesi, il cui colpevole ha chiesto l’accesso alla giustizia riparativa. Come poter prendere spunto dalla modalità irlandese, in Italia, per i reati più efferati?

Anche i reati più efferati hanno bisogno di un’opera di umanizzazione del diritto e del processo penale. Quest’idea di umanizzazione ha fondato le varie pratiche di giustizia riparativa (o ristorativa) che, sempre più, si son diffuse in tanti ordinamenti . Avviate negli anni ’80 , sono, tuttavia, caratterizzate dall’essere ancora gracili, eppure potenzialmente capaci di risarcire la vittima o comunque – nel caso di ‘reati senza vittima’ – di reintegrare il bene leso dal reato, con una sorta di riparazione indiretta della collettività, in funzione anche sostitutiva di pene tradizionali. Contrariamente a quel che si potrebbe supporre, alla mediazione si ricorreva e si può ricorrere anche per reati particolarmente gravi, anche in questo caso come sistema alternativo alla sanzione tradizionale, per far sì che la vittima si sentisse riparata del male subito, e il responsabile diventasse consapevole del male fatto, e perciò evitasse di commetterlo in futuro.

Nel Regno Unito sono stati resi noti questi dati: “La giustizia riparativa ha portato a una riduzione del 14% del tasso di recidiva. L’85% delle vittime è soddisfatto dell’incontro faccia a faccia con il proprio aggressore e il 78% lo consiglierebbe ad altre persone nella stessa situazione. Il 62% delle vittime ritiene che la giustizia riparativa le abbia fatte sentire meglio dopo un episodio di reato, mentre solo il 2% ritiene che le abbia fatte sentire peggio. Per ogni £ 1 spesa per organizzare un incontro faccia a faccia, £ 8 sono state risparmiate attraverso la riduzione della recidiva.”  Tali dati potranno mai essere un obiettivo realistico in Italia?

A partire dagli anni ‘90, prima a Torino, e poi in altre sedi come Milano, Bari, Trento, si è iniziato a creare centri di mediazione e la magistratura minorilecompetente ha inviato loro casi da trattare. L’applicazione della giustizia riparativa avveniva però a livello “artigianale”, non essendo previsto uno specifico istituto, sicché vi si ricorreva adattando il percorso previsto da altri strumenti, come per esempio la messa alla prova. Oggi la Riforma Cartabia non è ancora entrata in vigore, ed è molto difficile fare previsioni sugli sviluppi futuri.

Abbiamo sofferto molto, come italiani, per le stragi e i reati di mafia: cosa pensa della mediazione riparativa per i collaboratori di giustizia? Esiste un rischio strumentalizzazione?

Esiste ovunque il rischio, in qualsiasi attività, come del resto nel sistema penale tradizionale: l’importante è tenerne conto ed evitare che questo capiti.
Addirittura, al di fuori della giustizia riparativa, la strumentalizzazione è ammessa: se io collaboro, posso godere di particolari benefici penali e penitenziari e del sostegno economico per me e per i miei familiari, a prescindere dallo stato d’animo con cui prenda questa decisione


Grazie davvero della preziosa collaborazione, la quale ha dato un valore aggiunto a tutto il progetto.

Liceo Classico ‘Siotto Pintor’ di Cagliari – ‘Fabrizio De André e la giustizia riparativa

‘Geordie’ di Fabrizio De André

Il brano preso in esame, Geordie, è una canzone d’autore composta da Fabrizio De
André nel 1969 e compresa nell’album “Nuvole barocche”.
Per elaborare questo testo, De Andrè fa riferimento ad una ballata della tradizione
britannica risalente al XVI secolo. Si ipotizza fosse un conte condannato per alto
tradimento con l’accusa di ribellione e successivamente liberato grazie ad un riscatto
effettuato dalla sua famiglia aristocratica.
All’interno della canzone, Geordie appare come un giovane dalle origini aristocrati-
che, come si può evincere dalla frase “Impiccheranno Geordie con una corda d’oro”,
perché la corda d’oro veniva riservata ai ceti elevati.
Ciò che caratterizza maggiormente il significato della canzone è l’utilizzo di una for-
ma di giustizia contraddittoria o “ingiusta”.
Il reato di cui Geordie si macchia è il furto che lui compie spinto da necessità in
quanto la società del tempo non gli riconosceva/forniva gli strumenti con i quali
avrebbe potuto riscattarsi in modo onesto.
Un altro aspetto ingiusto è costituito dal fatto che la pena venga giudicata con
eccessiva severità prevedendo per lui la morte in cui però gli viene riconosciuto un
privilegio legato alle sue origini che ad un’altra persona che aveva commesso lo
stesso reato ma appartenente ad un classe sociale differente non sarebbe stato
riconosciuto.

Amelia M., Elisabetta M., Ester R., Gabriele F., Chiara M., Dalila P., Tommaso M.

Il Pescatore di Fabrizio De André

“Il Pescatore” di De Andrè, narra la vicenda di un assassino che, scappando dai
gendarmi, si ritrova a chiedere affamato da mangiare ad un pescatore.
La figura del pescatore è centrale in quanto rappresenta un modello corretto di uma-
nità, come si evince da alcuni versi in seguito alla richiesta di cibo dell’assassino:
“Non si guardò neppure intorno/Ma versò il vino e spezzò il pane/Per chi diceva ho
sete e ho fame”. Il pescatore non ha pregiudizi nei confronti dell’assassino, come di solito accade anche nella contemporaneità, ma si rende disponibile con il prossimo
gratuitamente, empatizzando con i suoi bisogni.
Secondo una visione antica, da noi condivisa, il pescatore è paragonato a Gesù
Cristo, visti i tratti similari ed il carattere, disposto a dispensare amore anche agli as-
sassini proprio come Cristo.
Anche nel finale, alla domanda dei gendarmi, il pescatore non risponde, non
compie neanche un gesto. Resta assopito. In questo atteggiamento c’è una scelta
fortissima, una rottura dello schema comune per cui l’assassino va punito. Il
pescatore disobbedisce a quello schema, non ne vuole essere parte.

Virginia C., Michele D., Alessia S., Mattia P., Gabriele L., Sofia M., Davide P.

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