La Costituzione: una bibbia laica su cui riflettere e agire, da tutelare e custodire

di Daniele Madau

La Costituzione italiana è spesso citata, osannata, chiamata in causa, giudicata antiquata, in alcune parti, o sempre modernissima. A volte definita ‘la più bella del mondo’, spesso sottoposta a tentativi di revisione.

E’ un buon segno, vuol dire che è conosciuta dalla popolazione, tenuta a mente e a cuore; vuol dire che vive nelle aule scolastiche nelle ore di Educazione Civica, negli articoli dei giornali, oltre che nelle aule parlamentari e in quelle dei tribunali.

E’ il caso, quindi, di approfondire alcuni aspetti di questa carta fondamentale: una carta d’identità che ci qualifica come italiani, nata dall’accordo tra tutti i moventi antifascisti e garantista, basata sulle libertà fondamentali della persona, e su un sistema di pesi e contrappesi al fine di una equilibrata divisione dei poteri a tutela dei cittadini.

L’articolo 11 del nostro testo fondamentale recita: ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo’.

Meuccio Ruini, nella relazione che accompagna il progetto della Costituzione, sottolinea che la Costituzione permette una riduzione della propria sovranità, in condizione di reciprocità, al fine di promuovere la solidarietà e la pace tra i popoli. Viene sottolineato, inoltre, l’interesse dello Stato italiano nel rispettare i valori internazionali.

E’ in base a quest’articolo, quindi, che l’Italia si è costituita solo come paese osservatrice nel cosidetto ‘Board of peace’ per la Palestina; questo in quanto tale consesso non rispecchia la condizione di reciprocità, in base anche a quanto – secondo alcune autorevoli fonti- il Quirinale avrebbe fatto notare.

Nei giorni scorsi, Sergio Mattarella ha presieduto, per la prima volta in undici anni, il Consiglio Superiore della Magistratura, per difenderlo da attacchi di ‘altri poteri’ e per contribuire a un raffreddamento dei toni in previsione del referendum costituzionale sulla magistratura. Nei giorni precedenti, infatti, da ambo le parti – magistratura e politica- si erano levate voci francamente stridenti e contrarie a un clima di sereno confronto: una parte accusava l’altra di procedure ‘paramafiose’, l’altra rispondeva con il Si al referendum come proprio dei malviventi.

Riportiamo, quindi, gli articoli costituzionali riferiti al CSM, con un po’ di tecnicismo, ma al fine di avere un quadro chiaro.

L’art. 87, comma decimo, e l’art. 104, comma secondo, della Costituzione attribuiscono al Presidente della Repubblica la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

Il CSM  è organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione, che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105). Esso adotta tutti i provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati (dall’assunzione mediante concorso pubblico, alle procedure di assegnazione e trasferimento, alle promozioni, fino alla cessazione dal servizio). Provvede inoltre al reclutamento e alla gestione dell’attività dei magistrati onorari. Ha infine il compito di giudicare le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Quest’ultima competenza gli è attribuita dalla legge n. 195 del 1958 che  regola, in via generale, la costituzione e le competenze del Consiglio stesso.

Perché siano garantite al massimo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dal potere legislativo e da quello esecutivo,  il Consiglio Superiore è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne è membro di diritto al pari del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa Corte.

Proprio in riferimento al referendum del 22 e 23 marzo-principalemte dedicato alla separazione delle carriere dei magistrati- chiariamo perché sarà possibile una revisione costituzionale, in caso passasse. La Costituzione italiana è rigida. Questo vuol dire che è modificabile- ma non nei suoi articoli fondamentali- solo con un lungo processo legislativo.

L’articolo 138 afferma che ‘Le leggi di revisione della Costituzione- cioè quelle tese a modificarla – e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti’.

Sempre riferendoci alla cronaca di questi giorni, che si tinge di tragedia, vorrei concludere con l’articolo sul diritto alla salute. Abbiamo assistito in questi giorni, con sgomento, al progressivo spegnimento della vita del piccolo Domenico. Siamo rimasti basiti davanti alla catena, davvero inspiegabile -perché ha avuto i tratti dell’assurdo, e su cui la magistratura dovrà fare chiarezza- di errori.

Nel sentirci umanamenti partecipi – come intera nazione- al lutto della famiglia, non possiamo che pensare a che questo non avvenga più, sostenendo sempre più il sistema sanitario nazionale che, nonostante questo dramma, garantisce i trapiani gratuitamente, permettendo, così, nella maggior parte dei casi, letteralmente, che nuove vite possano crescere, sognare, realizzare un progetto.

Articolo 32: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti’.

Questo articolo, successivamente, è stato integrato nel migliore dei modi, rendendo l’accesso alle cure gratuite universali.

E questo è, forse, uno dei passi più belli di un testo che ci dovrebbe accompagnare ogni giorno, come un testo sacro, su cui riflettere e in base al quale agire, per una vita da cittadini responsabili e, come previsto dall’articolo 4 (La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, inteso come strumento di realizzazione personale e contributo al progresso sociale), felici e realizzati.

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