di Oleandro Iannone
La fiducia è alla base della sicurezza e abbiamo la facoltà di scegliere a chi darla; la possibilità di scegliere a chi darla ci è invece data dalla democrazia.
Il DDL sicurezza 1660 è stato presentato dal ministro dell’interno Piantedosi, dal ministro della giustizia Nordio e dal ministro della difesa Crosetto il 22 gennaio 2024 e approvato dalla camera il 18 settembre 2024 con 162 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti. Questo disegno di legge introduce nuovi reati e inasprisce le pene per alcune fattispecie, in materia di “sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, vittime dell’usura e ordinamento penitenziario”. Si attende il via libera del Senato.
Questo disegno di legge si inserisce in un contesto di “policrisi”, ovvero lo stratificarsi di molteplici condizioni di crisi, come ad esempio quella economica, climatica e geopolitica. Stiamo infatti vivendo in un panorama dove cresce la povertà e di conseguenza il disagio sociale, i governi non trovano la necessaria unità per frenare il surriscaldamento globale, e sono in corso guerre e genocidi.
Le persone che resistono a questa condizione di crisi vengono descritte come violente: ma perché non è considerato violento avere il potere di opporsi a una situazione di ingiustizia e non farlo? Perché non è considerato violento costruire un sistema ingiusto e poi criminalizzare chi resiste all’ingiustizia?
Se venisse considerato come violento l’uso del potere per creare condizioni ingiuste sarebbe paradossale voler usare la repressione per frenare la violenza, dato che rafforzerebbe la violenza oppressiva e quindi anche quella della resistenza. Proprio perché è a conoscenza di questo meccanismo, chi ha il potere, non volendo perderlo, demonizza la resistenza attraverso la propaganda. Quale tattica migliore del mettere in cattiva luce le persone che si adoperano per la liberazione, isolandole dagli altri e quindi rendendo il loro operato meno efficace?
A questo punto, è più che legittimo chiedersi se il concetto di “terrorismo della parola”, di cui si parla nel primo articolo del DDL , abbia questa funzione. Questo dubbio potrebbe essere esteso allo stesso DDL 1660. Nell’articolo 11, infatti, viene posta un’aggravante che va dai sei mesi ai due anni nel caso di blocco stradale eseguito in più persone; nell’ articolo 16 l’aggravante prevede pene da sei mesi a un anno e sei mesi se si imbrattano beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, postulando che la finalità sia quella di ledere l’onore dell’istituzione a cui appartiene il bene.
È naturale domandarsi se queste aggravanti siano pensate rispettivamente per impedire alle persone di organizzarsi e di essere più forti insieme, e per impedire di manifestare il dissenso verso l’agire di un’istituzione, riconoscendola responsabile.
Questo DDL si pone come obbiettivo il raggiungimento della sicurezza, ma come ottenere una sicurezza che sia giusta, sostenibile e duratura?
È poi: è efficace considerare come opzione la criminalizzazione della marginalizzazione sociale?
L’articolo 8, che tratta di occupazione di immobili, introduce una nuova fattispecie di reato nel codice penale; l’articolo 10, che tratta anche di accattonaggio, estende l’ipotesi di applicabilità del DACUR (ovvero il DASPO urbano). Entrambi gli articoli colpirebbero maggiormente quella fascia di popolazione che vive nel disagio sociale.
La criminalità che emerge da una condizione di povertà estrema non può essere arginata accrescendo le pene, poiché finché viene mantenuto un sistema che permette alla povertà di esistere inevitabilmente continueranno a esistere anche i crimini legati a questa condizione. L’unica risposta logica è quindi creare un sistema che non preveda la povertà.
Oltre a essere irrazionale, la giustizia punitiva sfocia nella violazione dei diritti umani. Basti pensare al carcere, luogo spesso nocivo: come lo si può considerare adatto allo svolgimento di un processo che porti alla responsabilizzazione della persona, se questa non è neanche considerata come tale? Nell’articolo 18, in cui è discussa la rivolta nei centri di detenzione penitenziaria, viene posta un’aggravante per istigazione a disobbedire alle leggi, ed è introdotto un nuovo reato che punisce le rivolte eseguite in tre o più persone che oppongono resistenza anche passiva agli ordini. Questo “giustificherebbe”, secondo gli estensori del DDL 1660, l’uso della forza da parte del personale carcerario. Se una persona detenuta risultasse colpevole di rivolta non avrebbe accesso a permessi premio, alle misure alternative e all’assegnazione di lavoro all’esterno: questo quanto prevede l’articolo 25. L’articolo 19 tratta sempre di rivolta, in questo caso nei “centri di accoglienza e di trattenimento per i migranti” (quindi anche nei CPR), e prevede, anche per la resistenza passiva, una pena che va da uno a quattro anni per chi partecipa, mentre per chi organizza, promuove o dirige una rivolta di 3 o più persone la pena va da uno a sei anni.
Cosa resta della persona dopo che le è stata tolta la possibilità di esprimere dissenso, perfino attraverso la resistenza passiva, verso il modo in cui viene trattata?
Dopo aver elaborato un’analisi sulla sicurezza ed esserci chiesti se il DDL 1660 sia stato costruito per proteggerci o per proteggere il mantenimento del potere da parte di chi lo detiene, abbiamo il dovere di proteggerci da ciò che metterebbe in pericolo la nostra libertà, solo così saremo al sicuro.